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Spetta al condominio pagare la spesa di riparazione del tratto pluviale posto nel giardino personale

  Cass., sez. II. sentenza n. 64 del 3 gennaio 2013

Le spese per le riparazioni dei tratti pluviali posti nel giardino privato di uno dei condomini è a carico di tutto il condominio se le condutture di smaltimento sono anche a servizio dell'intero edificio, raccogliendo l'acqua meteorica e quella proveniente dai balconi, in quanto costituiscono parte della rete fognaria comune. 
 
Le parti dell'edificio, muri e tetti (art. 1117 n. 1 Ccc), o le opere e i manufatti, fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3 cc), deputati a preservare l'edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cc, e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri (art. 1123 cc) 
 
(Nel caso di specie è stata ritenuta illegittima la delibera assembleare con cui si era stabilito che le spese di riparazione e manutenzione dei tratti di condutture pluviali poste nei giardini privati dovevano essere a carico dei rispettivi proprietari.) 
 

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